venerdì 11 febbraio 2011

ANCHE PER IL 2011 SI POTRÀ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La Legge di stabilità per il 2011 è intervenuta in tema di incentivo alla riqualificazione energetica prevedendo, al co.48 dell’art.1, che la detrazione del 55% relativa ad alcune spese di ristrutturazione spetti anche per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione, relativamente agli oneri sostenuti nel corso del 2011, sarà però ripartita in dieci quote annuali di pari importo, anziché in cinque rate come era previsto per gli interventi effettuati nel corso del 2009 e 2010 (per le spese sostenute nel 2008 era possibile scegliere da 3 a 10 rate annuali, mentre per quelle sostenute nel 2007 la detrazione era ammessa in 3 quote annue).
Riepiloghiamo di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione, prima con riferimento agli aspetti soggettivi ed oggettivi e poi con riferimento agli obblighi previsti dalla norma per usufruire del beneficio.

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in oggetto sono:
 le persone fisiche, enti e soggetti ricompresi nell’art.5 del Tuir che non sono titolari di reddito d’impresa;
 i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per poter usufruire della detrazione d’imposta, i soggetti debbono aver sostenuto le spese in oggetto.
Sono ammessi all’agevolazione tutte le categorie catastali di immobili, non considerando come tali quelli:
 oggetto di costruzione;
 oggetto di ampliamento.
Rientrano nell’agevolazione gli immobili oggetto di demolizione e fedele ricostruzione.
Il beneficio riguarda quattro tipologie di intervento:

TIOLOGIA INTERVENTO Importo max detraibile Importo max di spesa
Riduzione del fabbisogno energetico 100.000,00 181.818,18
Miglioramento isolamento termico 60.000,00 109.090,90
Installazione pannelli solari 60.000,00 109.090,90
Sostituzione impianti di riscaldamento 30.000,00 54.545,45

Quanto agli aspetti burocratici la procedura per il 55% non richiede una comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate (come accade invece per la detrazione del 36%); tuttavia, per gli interventi diretti al risparmio energetico, i cui lavori proseguono in più periodi di imposta, deve essere presentato, per ciascun periodo di imposta interessato dagli interventi, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Alla fine dei lavori, ed entro 90 giorni, è necessario inviare all’ENEA apposita comunicazione.
Infine ricordiamo che, affinché si possa usufruire della detrazione in oggetto, necessita che la fattura relativa ai lavori eseguiti evidenzi separatamente il costo della manodopera.
In merito alle modalità di pagamento si deve differenziare tra i soggetti Ires che non hanno alcun vincolo e le persone fisiche che al contrario devono procedere al pagamento delle competenze esclusivamente tramite bonifico bancario in cui siano espressamente indicati:
 causale del versamento;
 codice fiscale di colui che usufruirà della detrazione d’imposta;
 partita Iva o codice fiscale del beneficiario.

Fonte: euroconference

mercoledì 17 novembre 2010

DETRAZIONE IRPEF O IRES DEL 55% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31/12/10

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.
L’agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l’approvazione di una proroga per i prossimi periodi d’imposta.
Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.
La detrazione del 55% dell’importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell’imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo.
L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18;
 per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45.
Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la detrazione non è inibita, come chiarito dall’ENEA sul proprio sito web (faq n.65), ma è concessa solo per i pagamenti effettuati entro fine anno comunicando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011.

La Circolare n.21/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati.
Fonte: euroconference

martedì 9 febbraio 2010

AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

Dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni
(il Decreto Legislativo di recepimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero.
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell’approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.
In considerazione della complessità della materia, invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento, si propone una sintesi schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

Tipo servizio prestato Fino al 2009 Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni Imponibile al 20% Imponibile al 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extra Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa extra Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati Escluso Non soggetto art.7-ter

Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un’impresa estera Escluso Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia Imponibile 20% Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria Escluso Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa extra Ue per vendita di beni da Italia a Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto Fino al 2009 Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue Integrazione fattura estera imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Autofattura interamente non imponibile
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all’estero e servizi doganali No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società extra Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato extra Ue No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all’estero No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all’estero No autofattura (escluso) No autofattura (fuori campo art.7-quinques)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale Autofattura imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all’esportazione Autofattura non imponibile Autofattura non imponibile art.9

In ordine alla necessità di procedere all’autofattura ai sensi dell’art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il reverse charge tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.
L’Agenzia delle Entrate, nell’evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotto, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell’integrazione anche per i servizi, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell’attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell’autofattura rimane l’ipotesi che, stante l’impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell’adempimento.

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione “orizzontale” dei crediti Iva che eccedono determinati importi.
A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell’Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi
Crediti Interessati  Credito Iva annuale;
 Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR).
Visto di conformità per credito annuale Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l’apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.
Momento di utilizzo Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Modalità di effettuazione compensazioni Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).
Dichiarazione Annuale Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata n vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10
irrilevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva)
le compensazioni “verticali” o “interne” - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al “tetto” di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell’applicazione delle nuove regole;

natura dei limiti
le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l’importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;

due distinti plafond per credito annuale e crediti trimestrali
Il “tetto” di €10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;


tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);

credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009
il credito Iva relativo all’anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all’anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell’anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale;


tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all’anno 2009 che quindi sconta l’applicazione delle nuove regole.

I chiarimenti ufficiosi della videoconferenza di Italia oggi
visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi  Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi;
 in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto;
 la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto.

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010
Procedure concorsuali anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.
Obbligo di unificazione sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).
Credito annuale rilevante in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell’ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.
Polizze assicurative degli studi associati Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.
Controlli per il rilascio del visto di conformità nella check list dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.

martedì 1 settembre 2009

Scontrino parlante, non ci sarà più il nome del farmaco

Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. L’Agenzia delle Entrate si è adeguata prontamente alle richieste del Garante per la privacy e ha fornito indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie. In particolare, a partire dall’anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno, comunque, essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario. La Circolare dà attuazione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 e risponde all’esigenza espressa di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.40/09)

mercoledì 14 gennaio 2009

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE


Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno.

Bonus famiglie a basso reddito

Il D.L. n.185/08 ha previsto l’introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all’ammontare del reddito prodotto.
La spettanza del bonus può essere verifica con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all’Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).
Le istanza vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure.

Detrazioni Irpef per risparmio energetico

In via generale, va detto che l’imprinting dell’esecutivo – in relazione ai bonus ed ai crediti di imposta – è quello di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò discendono le misure previste dal D.L. n.185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all’Agenzia, al fine di ricevere il via libera subordinato alla esistenza residua di fondi.
Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un dietro front in relazione al periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna procedere come segue:
 in relazione agli interventi del 2008, dovrebbe essere necessario l’invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;
 in relazione agli interventi per il 2009 e 2010, sarà necessario inviare l’istanza di richiesta di accesso al bonus nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.
Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.
Raccomandiamo i clienti che avessero operato interventi di risparmio energetico per l’anno 2008 di voler prendere contatto con lo Studio dopo la metà del mese di gennaio 2009, al fine di poter essere aggiornati non appena si avranno notizie in relazione ad eventuali adempimenti che fossero necessari per conservare il beneficio fiscale.
Per i clienti che volessero intraprendere interventi di risparmio energetico per il 2009 o 2010, raccomandiamo di prendere contatto con lo studio al fine di predisporre in anticipo tutti gli accorgimenti necessari.

Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell’agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Prorogata al 2011 anche la riduzione dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

Proroga bonus asili nido

Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l’anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pare al 19% di una spesa massima di €632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di €120,00 per figlio.
Come di consueto, è necessario conservare la documentazione da produrre per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici
Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di €250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a €47,50.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, Tuir).

Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti

Per l’anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo di €500) per l’autoaggiornamento e per la formazione. La detrazione massima è pari a €95,00.

Detassazione degli straordinari

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

lunedì 18 febbraio 2008

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 1, commi da 17 a 19)

È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione

IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite

massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare

separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia.

É riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti

acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente

sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di

costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il

31.12.2010, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2011.

È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010,

l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

giovedì 13 dicembre 2007

Il 27 Dicembre scade il termine per l'acconto IVA

La stagione delle scadenze 2007 si conclude con l’acconto IVA il 27 dicembre prossimo. Le regole sono ormai consuete: calcolo sullo storico dello scorso anno (ultimo trimestre o mese), previsionale e analitico. Il contribuente può scegliere liberamente quello più conveniente. Sempre entro la stessa data è possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione 2006, per importi oltre i 50mila euro, ed evitare così le sanzioni penali. Non sono tenuti al versamento: i contribuenti che hanno iniziato o cessato la partiva IVA nel 2007; i contribuenti che hanno evidenziato un credito o debito inferiore al minimo dell’ultimo periodo 2006; i contribuenti che ritengono di chiudere l’ultimo periodo 2007 con un credito, oppure un debito inferiore a 103,29 euro; se nel 2007 sono state registrate solo operazioni esenti IVA; i contribuenti che utilizzano il forfettino; i soggetti extra-UE; le associazioni sportive dilettantistiche; le imprese esercenti attività di intrattenimento; i soggetti estinti in seguito a incorporazione o fusione.

ICI: la scadenza del 17 dicembre

L’ICI batte cassa per la seconda rata, il saldo. Il 17 dicembre i contribuenti devono effettuare il pagamento. Quest’anno l’imposta comunale ha subito alcune variazioni; ecco una breve sintesi delle novità importanti: scadenze anticipate, 16 giugno e 16 dicembre, entrambe spostabili al primo giorno non festivo utile; importi minimi pari a 12 euro, salvo diverse delibere dei singoli Comuni; la richiesta di rimborso, per importi in eccesso o non dovuti, può essere presentata fino a cinque anni dopo la data del versamento.

mercoledì 21 novembre 2007

Venerdì, 30 novembre - II acconto

Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi ad UNICO 2007 SC e ENC

Versamento del secondo acconto IRES ed IRAP da parte dei soggetti tenuti alla compilazione del modello UNICO 2007 SC o ENC con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad UNICO 2007 PF e SP

Versamento - da parte delle persone fisiche - del secondo acconto per il 2007 di IRPEF ed IRAP risultanti dalla dichiarazione UNICO 2007-PF e versamento - da parte delle società di persone - del secondo acconto 2007 di IRAP risultante dalla dichiarazione UNICO 2007-.


Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

Versamento del secondo acconto, per il 2007, del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

giovedì 18 ottobre 2007

AUTO AZIENDALI:


DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI

L’art. 15-bis, D.L. n. 81/2007, ha reintrodotto la parziale deducibilità dei costi delle auto non strumentali. Precisamente:

  • per il reddito di lavoro dipendente: si considera il 30% (e non più il 50%) del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro;
  • per il reddito d'impresa: viene ripristinata una parziale deducibilità per gli automezzi aziendali non strumentali;
  • per il reddito di lavoro autonomo: viene innalzata al 40% la percentuale di deducibilità per le auto

martedì 7 agosto 2007

IN ARRIVO LA PROROGA AL 20 AGOSTO

L’Agenzia delle Entrate informa che i contribuenti possono effettuare entro il 20 agosto i versamenti delle imposte e dei contributi che sarebbero dovuti entro il 16 agosto 2007, senza alcuna maggiorazione.


(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 01/08/2007)

venerdì 8 giugno 2007

3 GIUGNO 2007 - IL RIONE SANTO SPIRITO VINCE IL PALIO DI FERRARA


Palio, trionfa il Rione Santo Spirito

Virginio Zedde su Dostoevshij

http://teleone.rionesantospirito.it/?cat=9

http://worbas.blogspot.com/

martedì 15 maggio 2007

CODICE FISCALE SUGLI SCONTRINI DELLE FARMACIE

CODICE FISCALE SUGLI

SCONTRINI DELLE FARMACIE

Legge finanziaria 2007, art. 1, co. 28 e 29

DAL 1° LUGLIO 2007 LE SPESE MEDICHE E GLI SCONTRINI DELLE FARMACIE VALIDE PER LA DEDUZIONE O LA DETRAZIONE, DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE CON FATTURA O SCONTRINO FISCALE PORTANTE LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ACQUISTATO E L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO DEL FARMACO. SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2007, L’APPOSIZIONE DEL CODICE FISCALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO SE L’ACQUIRENTE NON È IL DESTINATARIO E NON NE CONOSCE IL CODICE O NON HA CON SÉ LA TESSERA SANITARIA DI QUEST’ULTIMO.

Aggiornamenti

SPESE VETERINARIE

Danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute relativamente ad alcune categorie di animali da individuare con decreto del Ministero delle Finanze.
La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Tra gli oneri deducibili è compreso anche l’assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria; sono indeducibili gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli.

Qualora l’assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l’importo deducibile sarà pari al 50% dell’assegno ricevuto.

L’importo è da inserire al rigo E22 del Mod. 730/2007 in colonna 2.

Novità del modello è l’inserimento della colonna 1 a seguito dell’obbligo introdotto dall’art. 1, comma 63, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), nella quale dev’essere indicato, pena il mancato riconoscimento della deduzione dal reddito, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

mercoledì 14 marzo 2007

Professionisti e antiriciclaggio: chiarimenti dell’UIC

Identificazione del cliente: quando è possibile non ripeterla
CASO 1
Quando occorre procedere all’identificazione dei clienti? E nel caso di prestazioni continuative, qual è per l’appunto quella della tenuta della contabi-lità, è sufficiente procedere una sola volta alla identificazione del cliente?
L’identificazione rappresentata quell’operazione ri-volta:
• alla verifica dell’identità del cliente e della per-sona per conto della quale eventualmente egli opera;
• nonché all’acquisizione dei relativi dati identi-ficativi per la successiva raccolta e conservazio-ne nell’archivio unico.
L’identificazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, deve riguardare “ogni clien-te qualora la prestazione professionale fornita ab-bia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500”. Tale obbligo sussiste in ogni caso, relativamente a quelle opera-zioni il cui valore non è determinato o determi-nabile. Costituiscono, in ogni caso, operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabi-le, di tenuta della contabilità, paghe e contributi e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Relativamente alle prestazioni professionali perio-diche, secondo quanto precisato di recente dall’UIC (documento del 31 ottobre 2006 rivolto ai profes-sionisti) occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, e quelle a tempo determinato: 1) incarico a tempo indeterminato: trattasi di quello più frequente nella pratica quotidiana; es-so, secondo l’autorevole parere dell’UIC, non ri-chiede il rinnovo della identificazione e quindi della registrazione poiché non ha una scadenza;
2) incarico a tempo determinato: anche l’incarico a tempo determinato, così come il caso preceden-te, non richiede il rinnovo della registrazione del cliente se prevede il tacito rinnovo.
L’obbligo, tuttavia potrebbe sussistere, nel secondo caso sopra indicato, quando però esiste un nuovo contratto d’opera, conferito dal cliente al professio-nista e accettato dallo stesso. Le suddette indicazioni, tuttavia, non fanno venir meno in capo al professionista l’obbligo della regi-strazione, nell’ipotesi di prestazioni che si concre-tizzano in un intervento dello stesso professionista nella trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome e per conto del cliente d’importo superiore ai 12.500 euro nonché per l’assistenza al cliente per la progettazio-ne o realizzazione della trasmissione.
Mod. F24 e antiriciclaggio
La ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti allo stesso incarico, superiori ai 12.500 euro al fine del pagamento delle imposte, carat-terizza di per sé una delle prestazioni professio-nali per cui sussistono gli obblighi antiriciclag-gio di identificazione e registrazione nell’archi-vio unico a prescindere dal fatto che le operazio-ni transitino integralmente nei canali finanziari abilitati (F24, cumulativo).
In conseguenza di quanto appena detto, sorge per il professionista, che ha un cliente al quale tiene la contabilità e verso il quale ha già provveduto alla
identificazione e registrazione, l’obbligo di dover registrare la prestazione relativa ai versamenti fi-scali telematici (art. 37, comma 49, Legge n. 248/2006) in nome e per conto del cliente quando le imposte cumulate sul Mod. F24 superino la so-glia dei 12.500 euro, e ciò, naturalmente, a pre-scindere dal fatto che le operazioni transitino inte-gralmente nei canali finanziari abilitati (F24, cu-mulativo).
Assegni bancari: contabilità e antiriciclaggio
CASO 2
Tra gli altri obblighi in capo ai professionisti, vi è quello di segnalare entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui vengono a conoscenza, relative alle limitazioni del-l’uso del contante. A tale proposito si chiede: se dalla gestione della contabilità di un cliente si rile-va il pagamento di una fattura con assegno banca-rio di importo superiore a 12.500 euro, quali verifi-che vanno fatte per accertarsi dell’esistenza sul-l’assegno della clausola di non trasferibilità, consi-derato che in studio l’assegno non passa?
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 143/1991, impone il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro, di libretti di depo-sito bancari o postali al portatore o di titoli al por-tatore in euro o in valuta estera, quando l’importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è legittimo se esegui-to a favore o per il tramite di intermediario abilita-to. Tale divieto riguarda sia i privati cittadini che i professionisti e imprenditori e sussiste a prescinde-re dalla natura dell’operazione alla quale il trasferi-mento si riferisce. La violazione in esame si “per-feziona” nel momento in cui il “trasferimento” avviene tra “soggetti diversi”. Diventano, pertanto, responsabili tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, e cioè sia colui che ha consegnato la somma in questione, sia colui che ha ricevuto i valori trasferiti.
Intermediario abilitato
L’intermediario “abilitato” è colui che, per leg-ge o per effetto di provvedimento amministrati-vo, è svincolato dai limiti relativi all’uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni ed alla circolazione degli altri mezzi di paga-mento. Rientrano in tale categoria ad esempio, le banche, le Poste Italiane S.p.A., ecc. (art. 4, D.Lgs. n. 56/2004).
Tuttavia, qualora uno dei due soggetti è un inter-mediario abilitato, nessuna violazione viene commessa. Ad esempio, qualora una persona porti in banca una somma per contanti per un importo pari a 14.500 euro, pur se trattasi di somma supe-riore ai limiti consentiti, nessun rilievo sarà effet-tuato in quanto si è in presenza di un intermediario abilitato.
Limitazione alla circolazione del contante
Non è possibile effettuare, trasferimenti di:
• denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera;
• tra privati cittadini, imprenditori e professionisti;
• qualora l’importo da trasferire superi comples
• sivamente la soglia di 12.500 euro. Non rientrano nel suddetto divieto:
• i titoli nominativi;
• i libretti di risparmio nominativi.
Si considerano, invece, effettuate tra soggetti diver-si e, quindi sanzionabili, quelle operazioni che comportano la circolazione di somme, che superano la soglia dei 12.500 euro e non rispettano le regole richieste dalla norma (assegni privi della clausola di non trasferibilità, ecc.). A tale proposito ricordiamo:
• i passaggi di denaro tra soci e società (è il caso, ad esempio, di conferimenti o finanziamenti fatti dai soci alla società);
• i passaggi di denaro tra cliente e professionista:
– per il pagamento della parcella;
– per il pagamento di imposte e tasse del cliente;
• il pagamento di fatture a fornitori per contanti.
Esempio
Il Sig. Rossi acquista da un concessionario che emet-te regolare fattura un’autovettura in contanti conse-gnando la somma di euro 15.600 euro, che paga in un’unica soluzione. In tale circostanza, al venditore ed al compratore si rende applicabile una sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo tra-sferito.
A seguito di quanto sopra, qualora da una prima no-ta contabile risulti che un fornitore è stato pagato con assegno, si presenta il caso che stiamo esami-nando. A tale proposito, si ricorda che l’UIC di re-cente ha chiarito che nei casi di infrazioni relative agli assegni bancari e circolari, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2004 evidenzia come “le segnala-zioni debbano essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione”.
Regole per l’assegno bancario
Qualora venga emesso un assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro, è necessario che esso rechi:
• il nome o la ragione sociale del beneficia-rio;
• la clausola di non trasferibilità.
Ciò, però, non esclude che tali compiti riguardino tutti i soggetti indicati nell’art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004 e quindi anche i professionisti, i quali, li-mitatamente ai loro compiti di servizio e nei limi-ti delle loro attribuzioni, dovranno riferire, quan-do hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge antiriciclaggio e, pertan-to, anche in merito ad assegni bancari, circolari, o titoli similari, superiori ai 12.500 euro senza men-zione del beneficiario e clausola di non trasferibi-lità. Tuttavia, ciò potrà avvenire solo in relazione ai titoli che “transitino” sotto il diretto monito-raggio del professionista mentre, evidentemente, per il caso esaminato, e cioè la semplice rileva-zione in contabilità di un pagamento avvenuto per il tramite di un assegno, il professionista non potrà essere chiamato a nessuna indagine parti-colare in merito.
Identificazione: documentazione necessaria
CASO 3
Quali documenti occorre richiedere al cliente di uno studio all’atto della identificazione?
Tra gli adempimenti introdotti dalla normativa anti-riciclaggio si ricordano in particolare:
• identificazione;
• registrazione;
• segnalazione delle operazioni sospette. L’identificazione consiste nella verifica dell’iden-tità del cliente e del soggetto per conto del quale il professionista opera, nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’ar-chivio unico. Il D.M. n. 141/2006, all’art. 4, prevede che l’identi-ficazione viene effettuata dal libero professionista
in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso una delega ai propri collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto (cfr. Tavola n. 1).
Attenzione
• Se il conferimento dell’incarico è compiuto con-giuntamente da più clienti, l’identificazione è do-vuta per ciascuno di essi.
• Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, cia-scuno di essi deve procedere alla identificazione.

METODOLOGIA di identificazione

Diretta
Indiretta
A distanza

Identificazione diretta È effettuata con la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista ovvero di un dipenden-te o collaboratore di quest’ultimo o della società di revisione. L’identificazione è effettuata sulla base di un docu-mento valido per l’identificazione e non scaduto, quali:
• la carta di identità;
• il passaporto;
• la patente di guida;
• il libretto di pensione;
• il patentino per l’abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• il porto d’armi;
• le tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un’amministrazione statale. I dati necessari ai fini dell’identificazione sono:
• per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo della resi-denza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
Identificazione indiretta È effettuata senza la presenza fisica del cliente solo quando quest’ultimo:
 sia già stato identificato direttamente per un’altra operazione,
 oppure i dati identificativi possono essere ac-quisiti diversamente (da atti pubblici, scritture private autenticate, da documenti recanti la firma digitale, da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei Paesi membri dell’UE).

Modifica di dati già acquisiti
Qualora a seguito dell’identificazione, interven-gano delle modifiche dei dati e delle informazio-ni contenute nell’archivio unico, sarà necessario rilevare le stesse entro 30 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza, conservando, in ogni caso, le precedenti informazioni.
Identificazione a distanza È effettuata senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, qualora al cliente sia stata rilasciata un’apposita attestazione circa la sua identità da:
• intermediari abilitati;
• enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea;
• banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al Gafi.
Acquisizione documenti per la identificazione
Secondo quanto chiarito dall’UIC, in data 18 maggio 2006, ai fini dell’identificazione, non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.
Istituzione archivio unico
L’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico o cartaceo (parere UIC 18 maggio 2006) sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 giorni dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.
Operazioni verso clienti già identificati
CASO 4
Qualora un cliente di uno studio commerciale, già identificato per la tenuta della contabilità, conferi-sca un nuovo mandato al titolare dello studio, per una prestazione non inerente la tenuta della conta-bilità, occorre procedere ad una nuova identifica-zione?
Nell’ambito degli adempimenti collegati all’antiriciclaggio, oltre all’identificazione del cliente è necessario poi procedere alla relativa registrazione dei dati, e nell’ipotesi di operazioni sospette, dar luogo alla segnalazione. Nell’archivio unico occorre quindi registrare e conservare le seguenti infor-mazioni:
• i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale si opera;
• la data dell’avvenuta identificazione;
• l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
• la descrizione sintetica della tipologia dell’opera-zione, utilizzando specifiche causali;
• il valore dell’oggetto della prestazione professionale se conosciuta.
Modalità di conservazione dei dati
• Le informazioni devono essere registrate e conservate secondo l’ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in modo tale da consentire la loro ricostruzione storica.
• L’archivio deve essere tenuto in modo ordinato assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consulta-zione, della ricerca e del trattamento dei dati.
• I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, a patto che essi abbiano l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Non sono comunque esonerati dalle responsabilità derivanti dalla tenuta dell’archivio.
• I dati e le informazioni rilevate devono essere conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.
• L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea.
Qualora il professionista debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale già di-spone dei dati identificativi nonché delle altre informazioni, è sufficiente registrare nell’archivio unico soltanto le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesi-mo giorno dal conferimento del nuovo incarico.
http://antiriciclaggio.netforce.it/viewdoc.asp?co_id=1

mercoledì 10 gennaio 2007

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI:

GIRO DI VITE SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA



Tra le novità apportate dal D.L. n. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), vi è la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di violazioni di obblighi strumentali IVA, quale il rilascio di scontrini e ricevute fiscali da parte dei soggetti obbligati.



La disciplina previgente
La disciplina sanzionatoria relativa al mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali è contenuta nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In particolare, l’art. 12, comma 2 - nella sua precedente formulazione - prevedeva che, qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non erano state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria), veniva disposta la sospensione:

della licenza, ovvero
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Inoltre, la norma stabiliva che, qualora i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio avessero ecceduto la somma di 103.291 euro, la sospensione era disposta per un periodo da 2 a 6 mesi.
La sanzione accessoria, quindi, in base a quanto previsto dal previgente art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, scattava solo dopo l’accertamento definitivo di tre distinte violazioni, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, per cui non poteva essere irrogata finché il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni, era ancora pendente (ad esempio, davanti al giudice tributario).


Nota bene

L’accertamento definitivo si verifica quando l’atto di contestazione:

· viene definito con il pagamento in via breve;
· non viene impugnato;
· è confermato dal giudice con sentenza definitiva.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (formulazione previgente)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
accertamento definitivo - in tempi diversi (quindi, con 3 distinte contestazioni) - di tutte e tre le violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio
à la sanzione non poteva essere irrogata finché era ancora pendente il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni.
Periodo di sospensione previsto
da 15 giorni a 2 mesi
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 103.291 euro
da 2 a 6 mesi


La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006
Con il D.L. n. 262/2006 è stata modificata la disciplina sanzionatoria, rendendo più mite l’entità della sanzione accessoria, ma più veloce l’esecuzione.
Le novità sono contenute nell’art. 1, commi da 8 a 8-ter. In particolare, il comma 8 riformula l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, affermando che - qualora siano state contestate, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale - anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione:

· della licenza, ovvero
· dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
· dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto, come si può dedurre da quanto ora previsto, non è più l’accertamento definitivo, ma la mera «contestazione» di tre violazioni, ossia la semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Tra l’altro, non è più richiesto che la contestazione delle tre distinte violazioni sia avvenuta «in tempi diversi». Ciò significa che, mentre prima occorrevano tre distinti provvedimenti accertativi, oggi pare sufficiente anche un solo atto di contestazione, quando questo si riferisca a tre distinte violazioni, anche se non constatate con altrettanti processi verbali.
Viene inoltre sancito che - in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede che «le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo» - il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria è immediatamente esecutivo. Di conseguenza, il contribuente non potrà più evitare (o differire) la sospensione dell’attività attraverso l’espediente dell’impugnazione del provvedimento; al contrario, l’impugnazione ora sarà proposta solo se vi siano effettivamente ragioni per ricorrere.
Cambia anche il limite all’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione, oltre il quale è prevista una sanzione accessoria maggiore: infatti, ora è sufficiente che l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro perché sia applicabile la sanzione accessoria di sospensione per un periodo da 1 mese a 6 mesi.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (nuova formulazione)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
mera contestazione di tre violazioni, ossia semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 472/1997
à è sufficiente anche un solo atto di contestazione, se relativo a tre distinte violazioni
Periodo di sospensione previsto
da 3 giorni a 1 mese
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 50.000 euro
da 1 a 6 mesi


Un’altra novità, prevista dal successivo art. 1, comma 8-bis, D.L. n. 262/2006 (comma che introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997), è l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate (precisamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente) del compito di notificare l’atto di sospensione, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
La stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono gli organi preposti cui viene dato il compito di verificare l’effettivo adempimento delle sospensioni dell’attività, la cui esecuzione sarà assicurata «con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». Al riscontro della terza violazione, infatti, scatta la chiusura del negozio «per evasione fiscale».
Il comma 8-ter specifica, infine, che la nuova disciplina viene applicata solo alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 novembre 2006). Alle violazioni già constatate alla medesima data si applica, invece, ancora la disciplina previgente.


L’obbligo di certificazione
Sempre in merito agli scontrini e alle ricevute fiscali, lo stesso D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 30, con il quale viene sostituito l’ultimo periodo dell’art. 37, comma 34, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006), ha precisato che:

· l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi esteso dal D.L. n. 223/2006 convertito, a tutti i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, non fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi tramite rilascio di scontrini e ricevute fiscali, previsto dall’art. 12, legge n. 413/1991 e dal D.P.R. n. 696/1996;
· allo stesso modo, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, ad eccezione dei soggetti indicati dall’art. 1, commi da 429 a 430-bis, legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per il 2005), cioè le imprese che operano nel settore della c.d. «grande distribuzione» che si sono avvalse della facoltà, prevista dalla stessa legge, di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.


Nota bene

Ai sensi della legge n. 311/2004 (art. 1, comma 430, le «aziende della grande distribuzione», sono definite come «le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti».

giovedì 30 novembre 2006

Mercoledì, 27 dicembre

Titolari di partita IVA alla cassa per il versamento

dell’acconto IVA


Anche per quest’anno il 27 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA dovranno versare l’acconto d’imposta relativo al 2006.

L’acconto IVA: cenni generali

Il versamento dell’acconto IVA venne introdotto nel nostro sistema dall’art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991).

La circolare n. 52/E del 3 dicembre 1991 ha definito l’acconto IVA come un anticipo del versamento d’imposta da corrispondere con:

· l’ultima liquidazione periodica dell’anno à per i contribuenti mensili ed i contribuenti trimestrali «speciali»;

· la presentazione della dichiarazione annuale à per i contribuenti trimestrali ordinari.


La scadenza dell’adempimento, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, legge n. 405/1990, è prevista per il 27 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, entro il 27 dicembre 2006, dovrà essere versato l’acconto IVA da corrispondere in relazione:

  • all’ultima liquidazione mensile di dicembre 2006 à per i contribuenti mensili;
  • alla dichiarazione annuale del 2006 à per i contribuenti trimestrali ordinari;
alla liquidazione dell’ultimo trimestre 2006 à per i contribuenti trimestrali «speciali» di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti esclusi

Come naturale conseguenza di quanto detto poc’anzi, i soggetti che - seppur titolari di partita IVA - sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA risultano essere, in via residuale, i contribuenti che:

  • dovrebbero versare un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
  • hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006);
  • hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006), e in particolare:

- entro il 30 novembre 2006 (per i contribuenti mensili);

- entro il 30 settembre 2006 (per i contribuenti trimestrali);

  • risultavano a credito nel 2005, in particolare:

- nell’ultima liquidazione mensile di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili);

- nella dichiarazione annuale del 2005 (per i contribuenti trimestrali ordinari);

- nella liquidazione dell’ultimo trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali «speciali»);

  • hanno posto in essere, nel corso del 2006, soltanto operazioni esenti o non imponibili.


Il versamento dell’acconto IVA

Anche per il 2006, l’acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24. Si precisa, tuttavia, che - a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e per effetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2006 - a decorrere dal:

  • 1° ottobre 2006, per le società e gli enti commerciali soggetti IRES;
  • 1° gennaio 2007, per gli altri soggetti titolari di partita IVA.

Tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.





Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell'acconto IRPEF

Scadenza

Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico 2006.

Modalità di calcolo

Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23 (differenza) del Modello Unico PF 2006.

Se questo importo:

  • non supera euro 52,00, non è dovuto acconto;
  • supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.

Si ricorda che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.

Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice tributo da utilizzare nell’F24 è:

  • 4034: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF

Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. “Modello F24 telematico”).

Tale obbligo, comunque, è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche; tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF di novembre con il modello F24 cartaceo.

Resta inteso che, i contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.