martedì 1 settembre 2009

Scontrino parlante, non ci sarà più il nome del farmaco

Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. L’Agenzia delle Entrate si è adeguata prontamente alle richieste del Garante per la privacy e ha fornito indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie. In particolare, a partire dall’anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno, comunque, essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario. La Circolare dà attuazione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 e risponde all’esigenza espressa di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.40/09)

mercoledì 14 gennaio 2009

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE


Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno.

Bonus famiglie a basso reddito

Il D.L. n.185/08 ha previsto l’introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all’ammontare del reddito prodotto.
La spettanza del bonus può essere verifica con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all’Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).
Le istanza vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure.

Detrazioni Irpef per risparmio energetico

In via generale, va detto che l’imprinting dell’esecutivo – in relazione ai bonus ed ai crediti di imposta – è quello di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò discendono le misure previste dal D.L. n.185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all’Agenzia, al fine di ricevere il via libera subordinato alla esistenza residua di fondi.
Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un dietro front in relazione al periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna procedere come segue:
 in relazione agli interventi del 2008, dovrebbe essere necessario l’invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;
 in relazione agli interventi per il 2009 e 2010, sarà necessario inviare l’istanza di richiesta di accesso al bonus nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.
Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.
Raccomandiamo i clienti che avessero operato interventi di risparmio energetico per l’anno 2008 di voler prendere contatto con lo Studio dopo la metà del mese di gennaio 2009, al fine di poter essere aggiornati non appena si avranno notizie in relazione ad eventuali adempimenti che fossero necessari per conservare il beneficio fiscale.
Per i clienti che volessero intraprendere interventi di risparmio energetico per il 2009 o 2010, raccomandiamo di prendere contatto con lo studio al fine di predisporre in anticipo tutti gli accorgimenti necessari.

Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell’agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Prorogata al 2011 anche la riduzione dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

Proroga bonus asili nido

Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l’anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pare al 19% di una spesa massima di €632,00 per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di €120,00 per figlio.
Come di consueto, è necessario conservare la documentazione da produrre per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici
Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di €250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a €47,50.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, Tuir).

Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti

Per l’anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo di €500) per l’autoaggiornamento e per la formazione. La detrazione massima è pari a €95,00.

Detassazione degli straordinari

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

lunedì 18 febbraio 2008

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 1, commi da 17 a 19)

È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione

IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite

massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare

separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia.

É riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti

acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente

sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di

costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il

31.12.2010, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2011.

È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010,

l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

giovedì 13 dicembre 2007

Il 27 Dicembre scade il termine per l'acconto IVA

La stagione delle scadenze 2007 si conclude con l’acconto IVA il 27 dicembre prossimo. Le regole sono ormai consuete: calcolo sullo storico dello scorso anno (ultimo trimestre o mese), previsionale e analitico. Il contribuente può scegliere liberamente quello più conveniente. Sempre entro la stessa data è possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione 2006, per importi oltre i 50mila euro, ed evitare così le sanzioni penali. Non sono tenuti al versamento: i contribuenti che hanno iniziato o cessato la partiva IVA nel 2007; i contribuenti che hanno evidenziato un credito o debito inferiore al minimo dell’ultimo periodo 2006; i contribuenti che ritengono di chiudere l’ultimo periodo 2007 con un credito, oppure un debito inferiore a 103,29 euro; se nel 2007 sono state registrate solo operazioni esenti IVA; i contribuenti che utilizzano il forfettino; i soggetti extra-UE; le associazioni sportive dilettantistiche; le imprese esercenti attività di intrattenimento; i soggetti estinti in seguito a incorporazione o fusione.

ICI: la scadenza del 17 dicembre

L’ICI batte cassa per la seconda rata, il saldo. Il 17 dicembre i contribuenti devono effettuare il pagamento. Quest’anno l’imposta comunale ha subito alcune variazioni; ecco una breve sintesi delle novità importanti: scadenze anticipate, 16 giugno e 16 dicembre, entrambe spostabili al primo giorno non festivo utile; importi minimi pari a 12 euro, salvo diverse delibere dei singoli Comuni; la richiesta di rimborso, per importi in eccesso o non dovuti, può essere presentata fino a cinque anni dopo la data del versamento.

mercoledì 21 novembre 2007

Venerdì, 30 novembre - II acconto

Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi ad UNICO 2007 SC e ENC

Versamento del secondo acconto IRES ed IRAP da parte dei soggetti tenuti alla compilazione del modello UNICO 2007 SC o ENC con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad UNICO 2007 PF e SP

Versamento - da parte delle persone fisiche - del secondo acconto per il 2007 di IRPEF ed IRAP risultanti dalla dichiarazione UNICO 2007-PF e versamento - da parte delle società di persone - del secondo acconto 2007 di IRAP risultante dalla dichiarazione UNICO 2007-.


Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

Versamento del secondo acconto, per il 2007, del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

giovedì 18 ottobre 2007

AUTO AZIENDALI:


DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI

L’art. 15-bis, D.L. n. 81/2007, ha reintrodotto la parziale deducibilità dei costi delle auto non strumentali. Precisamente:

  • per il reddito di lavoro dipendente: si considera il 30% (e non più il 50%) del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro;
  • per il reddito d'impresa: viene ripristinata una parziale deducibilità per gli automezzi aziendali non strumentali;
  • per il reddito di lavoro autonomo: viene innalzata al 40% la percentuale di deducibilità per le auto