mercoledì 10 gennaio 2007
SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI:
Tra le novità apportate dal D.L. n. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), vi è la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di violazioni di obblighi strumentali IVA, quale il rilascio di scontrini e ricevute fiscali da parte dei soggetti obbligati.
La disciplina previgente
La disciplina sanzionatoria relativa al mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali è contenuta nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In particolare, l’art. 12, comma 2 - nella sua precedente formulazione - prevedeva che, qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non erano state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria), veniva disposta la sospensione:
della licenza, ovvero
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
dell’esercizio dell’attività stessa.
per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Inoltre, la norma stabiliva che, qualora i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio avessero ecceduto la somma di 103.291 euro, la sospensione era disposta per un periodo da 2 a 6 mesi.
La sanzione accessoria, quindi, in base a quanto previsto dal previgente art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, scattava solo dopo l’accertamento definitivo di tre distinte violazioni, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, per cui non poteva essere irrogata finché il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni, era ancora pendente (ad esempio, davanti al giudice tributario).
Nota bene
L’accertamento definitivo si verifica quando l’atto di contestazione:
· viene definito con il pagamento in via breve;
· non viene impugnato;
· è confermato dal giudice con sentenza definitiva.
Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (formulazione previgente)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
accertamento definitivo - in tempi diversi (quindi, con 3 distinte contestazioni) - di tutte e tre le violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio
à la sanzione non poteva essere irrogata finché era ancora pendente il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni.
Periodo di sospensione previsto
da 15 giorni a 2 mesi
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 103.291 euro
da 2 a 6 mesi
La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006
Con il D.L. n. 262/2006 è stata modificata la disciplina sanzionatoria, rendendo più mite l’entità della sanzione accessoria, ma più veloce l’esecuzione.
Le novità sono contenute nell’art. 1, commi da 8 a 8-ter. In particolare, il comma 8 riformula l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, affermando che - qualora siano state contestate, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale - anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione:
· della licenza, ovvero
· dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
· dell’esercizio dell’attività stessa.
per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto, come si può dedurre da quanto ora previsto, non è più l’accertamento definitivo, ma la mera «contestazione» di tre violazioni, ossia la semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Tra l’altro, non è più richiesto che la contestazione delle tre distinte violazioni sia avvenuta «in tempi diversi». Ciò significa che, mentre prima occorrevano tre distinti provvedimenti accertativi, oggi pare sufficiente anche un solo atto di contestazione, quando questo si riferisca a tre distinte violazioni, anche se non constatate con altrettanti processi verbali.
Viene inoltre sancito che - in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede che «le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo» - il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria è immediatamente esecutivo. Di conseguenza, il contribuente non potrà più evitare (o differire) la sospensione dell’attività attraverso l’espediente dell’impugnazione del provvedimento; al contrario, l’impugnazione ora sarà proposta solo se vi siano effettivamente ragioni per ricorrere.
Cambia anche il limite all’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione, oltre il quale è prevista una sanzione accessoria maggiore: infatti, ora è sufficiente che l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro perché sia applicabile la sanzione accessoria di sospensione per un periodo da 1 mese a 6 mesi.
Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (nuova formulazione)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
mera contestazione di tre violazioni, ossia semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 472/1997
à è sufficiente anche un solo atto di contestazione, se relativo a tre distinte violazioni
Periodo di sospensione previsto
da 3 giorni a 1 mese
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 50.000 euro
da 1 a 6 mesi
Un’altra novità, prevista dal successivo art. 1, comma 8-bis, D.L. n. 262/2006 (comma che introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997), è l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate (precisamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente) del compito di notificare l’atto di sospensione, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
La stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono gli organi preposti cui viene dato il compito di verificare l’effettivo adempimento delle sospensioni dell’attività, la cui esecuzione sarà assicurata «con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». Al riscontro della terza violazione, infatti, scatta la chiusura del negozio «per evasione fiscale».
Il comma 8-ter specifica, infine, che la nuova disciplina viene applicata solo alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 novembre 2006). Alle violazioni già constatate alla medesima data si applica, invece, ancora la disciplina previgente.
L’obbligo di certificazione
Sempre in merito agli scontrini e alle ricevute fiscali, lo stesso D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 30, con il quale viene sostituito l’ultimo periodo dell’art. 37, comma 34, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006), ha precisato che:
· l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi esteso dal D.L. n. 223/2006 convertito, a tutti i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, non fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi tramite rilascio di scontrini e ricevute fiscali, previsto dall’art. 12, legge n. 413/1991 e dal D.P.R. n. 696/1996;
· allo stesso modo, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, ad eccezione dei soggetti indicati dall’art. 1, commi da 429 a 430-bis, legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per il 2005), cioè le imprese che operano nel settore della c.d. «grande distribuzione» che si sono avvalse della facoltà, prevista dalla stessa legge, di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Nota bene
Ai sensi della legge n. 311/2004 (art. 1, comma 430, le «aziende della grande distribuzione», sono definite come «le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti».
giovedì 30 novembre 2006
Anche per quest’anno il 27 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA dovranno versare l’acconto d’imposta relativo al 2006.
L’acconto IVA: cenni generali
Il versamento dell’acconto IVA venne introdotto nel nostro sistema dall’art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991).
La circolare n. 52/E del 3 dicembre 1991 ha definito l’acconto IVA come un anticipo del versamento d’imposta da corrispondere con:
· l’ultima liquidazione periodica dell’anno à per i contribuenti mensili ed i contribuenti trimestrali «speciali»;
· la presentazione della dichiarazione annuale à per i contribuenti trimestrali ordinari.
La scadenza dell’adempimento, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, legge n. 405/1990, è prevista per il 27 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, entro il 27 dicembre 2006, dovrà essere versato l’acconto IVA da corrispondere in relazione:
- all’ultima liquidazione mensile di dicembre 2006 à per i contribuenti mensili;
- alla dichiarazione annuale del 2006 à per i contribuenti trimestrali ordinari;
I soggetti esclusi
Come naturale conseguenza di quanto detto poc’anzi, i soggetti che - seppur titolari di partita IVA - sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA risultano essere, in via residuale, i contribuenti che:
- dovrebbero versare un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
- hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006);
- hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006), e in particolare:
- entro il 30 novembre 2006 (per i contribuenti mensili);
- entro il 30 settembre 2006 (per i contribuenti trimestrali);
- risultavano a credito nel 2005, in particolare:
- nell’ultima liquidazione mensile di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili);
- nella dichiarazione annuale del 2005 (per i contribuenti trimestrali ordinari);
- nella liquidazione dell’ultimo trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali «speciali»);
- hanno posto in essere, nel corso del 2006, soltanto operazioni esenti o non imponibili.
Il versamento dell’acconto IVA
Anche per il 2006, l’acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24. Si precisa, tuttavia, che - a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e per effetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2006 - a decorrere dal:
- 1° ottobre 2006, per le società e gli enti commerciali soggetti IRES;
- 1° gennaio 2007, per gli altri soggetti titolari di partita IVA.
Tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.
Scadenza
Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico 2006.
Modalità di calcolo
Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23 (differenza) del Modello Unico PF 2006.
Se questo importo:
- non supera euro 52,00, non è dovuto acconto;
- supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.
Si ricorda che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.
Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.
Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Modalità di versamento
Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
Il codice tributo da utilizzare nell’F24 è:
- 4034: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF
Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. “Modello F24 telematico”).
Tale obbligo, comunque, è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche; tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF di novembre con il modello F24 cartaceo.
Resta inteso che, i contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.