martedì 15 maggio 2007

CODICE FISCALE SUGLI SCONTRINI DELLE FARMACIE

CODICE FISCALE SUGLI

SCONTRINI DELLE FARMACIE

Legge finanziaria 2007, art. 1, co. 28 e 29

DAL 1° LUGLIO 2007 LE SPESE MEDICHE E GLI SCONTRINI DELLE FARMACIE VALIDE PER LA DEDUZIONE O LA DETRAZIONE, DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE CON FATTURA O SCONTRINO FISCALE PORTANTE LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ACQUISTATO E L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO DEL FARMACO. SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2007, L’APPOSIZIONE DEL CODICE FISCALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO SE L’ACQUIRENTE NON È IL DESTINATARIO E NON NE CONOSCE IL CODICE O NON HA CON SÉ LA TESSERA SANITARIA DI QUEST’ULTIMO.

Aggiornamenti

SPESE VETERINARIE

Danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute relativamente ad alcune categorie di animali da individuare con decreto del Ministero delle Finanze.
La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Tra gli oneri deducibili è compreso anche l’assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di divorzio, risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria; sono indeducibili gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli.

Qualora l’assegno corrisposto al coniuge non contenga la specifica della parte destinata al coniuge e di quella destinata al mantenimento dei figli, l’importo deducibile sarà pari al 50% dell’assegno ricevuto.

L’importo è da inserire al rigo E22 del Mod. 730/2007 in colonna 2.

Novità del modello è l’inserimento della colonna 1 a seguito dell’obbligo introdotto dall’art. 1, comma 63, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), nella quale dev’essere indicato, pena il mancato riconoscimento della deduzione dal reddito, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

mercoledì 14 marzo 2007

Professionisti e antiriciclaggio: chiarimenti dell’UIC

Identificazione del cliente: quando è possibile non ripeterla
CASO 1
Quando occorre procedere all’identificazione dei clienti? E nel caso di prestazioni continuative, qual è per l’appunto quella della tenuta della contabi-lità, è sufficiente procedere una sola volta alla identificazione del cliente?
L’identificazione rappresentata quell’operazione ri-volta:
• alla verifica dell’identità del cliente e della per-sona per conto della quale eventualmente egli opera;
• nonché all’acquisizione dei relativi dati identi-ficativi per la successiva raccolta e conservazio-ne nell’archivio unico.
L’identificazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, deve riguardare “ogni clien-te qualora la prestazione professionale fornita ab-bia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500”. Tale obbligo sussiste in ogni caso, relativamente a quelle opera-zioni il cui valore non è determinato o determi-nabile. Costituiscono, in ogni caso, operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabi-le, di tenuta della contabilità, paghe e contributi e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Relativamente alle prestazioni professionali perio-diche, secondo quanto precisato di recente dall’UIC (documento del 31 ottobre 2006 rivolto ai profes-sionisti) occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, e quelle a tempo determinato: 1) incarico a tempo indeterminato: trattasi di quello più frequente nella pratica quotidiana; es-so, secondo l’autorevole parere dell’UIC, non ri-chiede il rinnovo della identificazione e quindi della registrazione poiché non ha una scadenza;
2) incarico a tempo determinato: anche l’incarico a tempo determinato, così come il caso preceden-te, non richiede il rinnovo della registrazione del cliente se prevede il tacito rinnovo.
L’obbligo, tuttavia potrebbe sussistere, nel secondo caso sopra indicato, quando però esiste un nuovo contratto d’opera, conferito dal cliente al professio-nista e accettato dallo stesso. Le suddette indicazioni, tuttavia, non fanno venir meno in capo al professionista l’obbligo della regi-strazione, nell’ipotesi di prestazioni che si concre-tizzano in un intervento dello stesso professionista nella trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome e per conto del cliente d’importo superiore ai 12.500 euro nonché per l’assistenza al cliente per la progettazio-ne o realizzazione della trasmissione.
Mod. F24 e antiriciclaggio
La ricezione e l’utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti allo stesso incarico, superiori ai 12.500 euro al fine del pagamento delle imposte, carat-terizza di per sé una delle prestazioni professio-nali per cui sussistono gli obblighi antiriciclag-gio di identificazione e registrazione nell’archi-vio unico a prescindere dal fatto che le operazio-ni transitino integralmente nei canali finanziari abilitati (F24, cumulativo).
In conseguenza di quanto appena detto, sorge per il professionista, che ha un cliente al quale tiene la contabilità e verso il quale ha già provveduto alla
identificazione e registrazione, l’obbligo di dover registrare la prestazione relativa ai versamenti fi-scali telematici (art. 37, comma 49, Legge n. 248/2006) in nome e per conto del cliente quando le imposte cumulate sul Mod. F24 superino la so-glia dei 12.500 euro, e ciò, naturalmente, a pre-scindere dal fatto che le operazioni transitino inte-gralmente nei canali finanziari abilitati (F24, cu-mulativo).
Assegni bancari: contabilità e antiriciclaggio
CASO 2
Tra gli altri obblighi in capo ai professionisti, vi è quello di segnalare entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui vengono a conoscenza, relative alle limitazioni del-l’uso del contante. A tale proposito si chiede: se dalla gestione della contabilità di un cliente si rile-va il pagamento di una fattura con assegno banca-rio di importo superiore a 12.500 euro, quali verifi-che vanno fatte per accertarsi dell’esistenza sul-l’assegno della clausola di non trasferibilità, consi-derato che in studio l’assegno non passa?
L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 143/1991, impone il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, trasferimenti di denaro, di libretti di depo-sito bancari o postali al portatore o di titoli al por-tatore in euro o in valuta estera, quando l’importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è legittimo se esegui-to a favore o per il tramite di intermediario abilita-to. Tale divieto riguarda sia i privati cittadini che i professionisti e imprenditori e sussiste a prescinde-re dalla natura dell’operazione alla quale il trasferi-mento si riferisce. La violazione in esame si “per-feziona” nel momento in cui il “trasferimento” avviene tra “soggetti diversi”. Diventano, pertanto, responsabili tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, e cioè sia colui che ha consegnato la somma in questione, sia colui che ha ricevuto i valori trasferiti.
Intermediario abilitato
L’intermediario “abilitato” è colui che, per leg-ge o per effetto di provvedimento amministrati-vo, è svincolato dai limiti relativi all’uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni ed alla circolazione degli altri mezzi di paga-mento. Rientrano in tale categoria ad esempio, le banche, le Poste Italiane S.p.A., ecc. (art. 4, D.Lgs. n. 56/2004).
Tuttavia, qualora uno dei due soggetti è un inter-mediario abilitato, nessuna violazione viene commessa. Ad esempio, qualora una persona porti in banca una somma per contanti per un importo pari a 14.500 euro, pur se trattasi di somma supe-riore ai limiti consentiti, nessun rilievo sarà effet-tuato in quanto si è in presenza di un intermediario abilitato.
Limitazione alla circolazione del contante
Non è possibile effettuare, trasferimenti di:
• denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera;
• tra privati cittadini, imprenditori e professionisti;
• qualora l’importo da trasferire superi comples
• sivamente la soglia di 12.500 euro. Non rientrano nel suddetto divieto:
• i titoli nominativi;
• i libretti di risparmio nominativi.
Si considerano, invece, effettuate tra soggetti diver-si e, quindi sanzionabili, quelle operazioni che comportano la circolazione di somme, che superano la soglia dei 12.500 euro e non rispettano le regole richieste dalla norma (assegni privi della clausola di non trasferibilità, ecc.). A tale proposito ricordiamo:
• i passaggi di denaro tra soci e società (è il caso, ad esempio, di conferimenti o finanziamenti fatti dai soci alla società);
• i passaggi di denaro tra cliente e professionista:
– per il pagamento della parcella;
– per il pagamento di imposte e tasse del cliente;
• il pagamento di fatture a fornitori per contanti.
Esempio
Il Sig. Rossi acquista da un concessionario che emet-te regolare fattura un’autovettura in contanti conse-gnando la somma di euro 15.600 euro, che paga in un’unica soluzione. In tale circostanza, al venditore ed al compratore si rende applicabile una sanzione pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo tra-sferito.
A seguito di quanto sopra, qualora da una prima no-ta contabile risulti che un fornitore è stato pagato con assegno, si presenta il caso che stiamo esami-nando. A tale proposito, si ricorda che l’UIC di re-cente ha chiarito che nei casi di infrazioni relative agli assegni bancari e circolari, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 56/2004 evidenzia come “le segnala-zioni debbano essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l’estinzione”.
Regole per l’assegno bancario
Qualora venga emesso un assegno bancario di importo superiore a 12.500 euro, è necessario che esso rechi:
• il nome o la ragione sociale del beneficia-rio;
• la clausola di non trasferibilità.
Ciò, però, non esclude che tali compiti riguardino tutti i soggetti indicati nell’art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004 e quindi anche i professionisti, i quali, li-mitatamente ai loro compiti di servizio e nei limi-ti delle loro attribuzioni, dovranno riferire, quan-do hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge antiriciclaggio e, pertan-to, anche in merito ad assegni bancari, circolari, o titoli similari, superiori ai 12.500 euro senza men-zione del beneficiario e clausola di non trasferibi-lità. Tuttavia, ciò potrà avvenire solo in relazione ai titoli che “transitino” sotto il diretto monito-raggio del professionista mentre, evidentemente, per il caso esaminato, e cioè la semplice rileva-zione in contabilità di un pagamento avvenuto per il tramite di un assegno, il professionista non potrà essere chiamato a nessuna indagine parti-colare in merito.
Identificazione: documentazione necessaria
CASO 3
Quali documenti occorre richiedere al cliente di uno studio all’atto della identificazione?
Tra gli adempimenti introdotti dalla normativa anti-riciclaggio si ricordano in particolare:
• identificazione;
• registrazione;
• segnalazione delle operazioni sospette. L’identificazione consiste nella verifica dell’iden-tità del cliente e del soggetto per conto del quale il professionista opera, nonché nell’acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell’ar-chivio unico. Il D.M. n. 141/2006, all’art. 4, prevede che l’identi-ficazione viene effettuata dal libero professionista
in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso una delega ai propri collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto (cfr. Tavola n. 1).
Attenzione
• Se il conferimento dell’incarico è compiuto con-giuntamente da più clienti, l’identificazione è do-vuta per ciascuno di essi.
• Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, cia-scuno di essi deve procedere alla identificazione.

METODOLOGIA di identificazione

Diretta
Indiretta
A distanza

Identificazione diretta È effettuata con la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista ovvero di un dipenden-te o collaboratore di quest’ultimo o della società di revisione. L’identificazione è effettuata sulla base di un docu-mento valido per l’identificazione e non scaduto, quali:
• la carta di identità;
• il passaporto;
• la patente di guida;
• il libretto di pensione;
• il patentino per l’abilitazione alla conduzione di impianti termici;
• il porto d’armi;
• le tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un’amministrazione statale. I dati necessari ai fini dell’identificazione sono:
• per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo della resi-denza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.
Identificazione indiretta È effettuata senza la presenza fisica del cliente solo quando quest’ultimo:
 sia già stato identificato direttamente per un’altra operazione,
 oppure i dati identificativi possono essere ac-quisiti diversamente (da atti pubblici, scritture private autenticate, da documenti recanti la firma digitale, da dichiarazione dell’autorità consolare italiana, da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei Paesi membri dell’UE).

Modifica di dati già acquisiti
Qualora a seguito dell’identificazione, interven-gano delle modifiche dei dati e delle informazio-ni contenute nell’archivio unico, sarà necessario rilevare le stesse entro 30 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza, conservando, in ogni caso, le precedenti informazioni.
Identificazione a distanza È effettuata senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, qualora al cliente sia stata rilasciata un’apposita attestazione circa la sua identità da:
• intermediari abilitati;
• enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea;
• banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al Gafi.
Acquisizione documenti per la identificazione
Secondo quanto chiarito dall’UIC, in data 18 maggio 2006, ai fini dell’identificazione, non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l’acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.
Istituzione archivio unico
L’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico o cartaceo (parere UIC 18 maggio 2006) sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 giorni dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.
Operazioni verso clienti già identificati
CASO 4
Qualora un cliente di uno studio commerciale, già identificato per la tenuta della contabilità, conferi-sca un nuovo mandato al titolare dello studio, per una prestazione non inerente la tenuta della conta-bilità, occorre procedere ad una nuova identifica-zione?
Nell’ambito degli adempimenti collegati all’antiriciclaggio, oltre all’identificazione del cliente è necessario poi procedere alla relativa registrazione dei dati, e nell’ipotesi di operazioni sospette, dar luogo alla segnalazione. Nell’archivio unico occorre quindi registrare e conservare le seguenti infor-mazioni:
• i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale si opera;
• la data dell’avvenuta identificazione;
• l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
• la descrizione sintetica della tipologia dell’opera-zione, utilizzando specifiche causali;
• il valore dell’oggetto della prestazione professionale se conosciuta.
Modalità di conservazione dei dati
• Le informazioni devono essere registrate e conservate secondo l’ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in modo tale da consentire la loro ricostruzione storica.
• L’archivio deve essere tenuto in modo ordinato assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consulta-zione, della ricerca e del trattamento dei dati.
• I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, a patto che essi abbiano l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Non sono comunque esonerati dalle responsabilità derivanti dalla tenuta dell’archivio.
• I dati e le informazioni rilevate devono essere conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.
• L’archivio unico può essere tenuto a mezzo di sistemi informatici o in forma cartacea.
Qualora il professionista debba eseguire un incarico o una operazione per un soggetto del quale già di-spone dei dati identificativi nonché delle altre informazioni, è sufficiente registrare nell’archivio unico soltanto le informazioni relative al nuovo incarico o alla nuova operazione, entro il trentesi-mo giorno dal conferimento del nuovo incarico.
http://antiriciclaggio.netforce.it/viewdoc.asp?co_id=1

mercoledì 10 gennaio 2007

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI:

GIRO DI VITE SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA



Tra le novità apportate dal D.L. n. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), vi è la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di violazioni di obblighi strumentali IVA, quale il rilascio di scontrini e ricevute fiscali da parte dei soggetti obbligati.



La disciplina previgente
La disciplina sanzionatoria relativa al mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali è contenuta nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In particolare, l’art. 12, comma 2 - nella sua precedente formulazione - prevedeva che, qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non erano state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria), veniva disposta la sospensione:

della licenza, ovvero
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Inoltre, la norma stabiliva che, qualora i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio avessero ecceduto la somma di 103.291 euro, la sospensione era disposta per un periodo da 2 a 6 mesi.
La sanzione accessoria, quindi, in base a quanto previsto dal previgente art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, scattava solo dopo l’accertamento definitivo di tre distinte violazioni, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, per cui non poteva essere irrogata finché il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni, era ancora pendente (ad esempio, davanti al giudice tributario).


Nota bene

L’accertamento definitivo si verifica quando l’atto di contestazione:

· viene definito con il pagamento in via breve;
· non viene impugnato;
· è confermato dal giudice con sentenza definitiva.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (formulazione previgente)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
accertamento definitivo - in tempi diversi (quindi, con 3 distinte contestazioni) - di tutte e tre le violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio
à la sanzione non poteva essere irrogata finché era ancora pendente il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni.
Periodo di sospensione previsto
da 15 giorni a 2 mesi
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 103.291 euro
da 2 a 6 mesi


La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006
Con il D.L. n. 262/2006 è stata modificata la disciplina sanzionatoria, rendendo più mite l’entità della sanzione accessoria, ma più veloce l’esecuzione.
Le novità sono contenute nell’art. 1, commi da 8 a 8-ter. In particolare, il comma 8 riformula l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, affermando che - qualora siano state contestate, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale - anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione:

· della licenza, ovvero
· dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
· dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto, come si può dedurre da quanto ora previsto, non è più l’accertamento definitivo, ma la mera «contestazione» di tre violazioni, ossia la semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Tra l’altro, non è più richiesto che la contestazione delle tre distinte violazioni sia avvenuta «in tempi diversi». Ciò significa che, mentre prima occorrevano tre distinti provvedimenti accertativi, oggi pare sufficiente anche un solo atto di contestazione, quando questo si riferisca a tre distinte violazioni, anche se non constatate con altrettanti processi verbali.
Viene inoltre sancito che - in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede che «le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo» - il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria è immediatamente esecutivo. Di conseguenza, il contribuente non potrà più evitare (o differire) la sospensione dell’attività attraverso l’espediente dell’impugnazione del provvedimento; al contrario, l’impugnazione ora sarà proposta solo se vi siano effettivamente ragioni per ricorrere.
Cambia anche il limite all’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione, oltre il quale è prevista una sanzione accessoria maggiore: infatti, ora è sufficiente che l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro perché sia applicabile la sanzione accessoria di sospensione per un periodo da 1 mese a 6 mesi.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (nuova formulazione)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
mera contestazione di tre violazioni, ossia semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 472/1997
à è sufficiente anche un solo atto di contestazione, se relativo a tre distinte violazioni
Periodo di sospensione previsto
da 3 giorni a 1 mese
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 50.000 euro
da 1 a 6 mesi


Un’altra novità, prevista dal successivo art. 1, comma 8-bis, D.L. n. 262/2006 (comma che introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997), è l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate (precisamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente) del compito di notificare l’atto di sospensione, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
La stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono gli organi preposti cui viene dato il compito di verificare l’effettivo adempimento delle sospensioni dell’attività, la cui esecuzione sarà assicurata «con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». Al riscontro della terza violazione, infatti, scatta la chiusura del negozio «per evasione fiscale».
Il comma 8-ter specifica, infine, che la nuova disciplina viene applicata solo alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 novembre 2006). Alle violazioni già constatate alla medesima data si applica, invece, ancora la disciplina previgente.


L’obbligo di certificazione
Sempre in merito agli scontrini e alle ricevute fiscali, lo stesso D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 30, con il quale viene sostituito l’ultimo periodo dell’art. 37, comma 34, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006), ha precisato che:

· l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi esteso dal D.L. n. 223/2006 convertito, a tutti i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, non fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi tramite rilascio di scontrini e ricevute fiscali, previsto dall’art. 12, legge n. 413/1991 e dal D.P.R. n. 696/1996;
· allo stesso modo, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, ad eccezione dei soggetti indicati dall’art. 1, commi da 429 a 430-bis, legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per il 2005), cioè le imprese che operano nel settore della c.d. «grande distribuzione» che si sono avvalse della facoltà, prevista dalla stessa legge, di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.


Nota bene

Ai sensi della legge n. 311/2004 (art. 1, comma 430, le «aziende della grande distribuzione», sono definite come «le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti».

giovedì 30 novembre 2006

Mercoledì, 27 dicembre

Titolari di partita IVA alla cassa per il versamento

dell’acconto IVA


Anche per quest’anno il 27 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA dovranno versare l’acconto d’imposta relativo al 2006.

L’acconto IVA: cenni generali

Il versamento dell’acconto IVA venne introdotto nel nostro sistema dall’art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991).

La circolare n. 52/E del 3 dicembre 1991 ha definito l’acconto IVA come un anticipo del versamento d’imposta da corrispondere con:

· l’ultima liquidazione periodica dell’anno à per i contribuenti mensili ed i contribuenti trimestrali «speciali»;

· la presentazione della dichiarazione annuale à per i contribuenti trimestrali ordinari.


La scadenza dell’adempimento, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, legge n. 405/1990, è prevista per il 27 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, entro il 27 dicembre 2006, dovrà essere versato l’acconto IVA da corrispondere in relazione:

  • all’ultima liquidazione mensile di dicembre 2006 à per i contribuenti mensili;
  • alla dichiarazione annuale del 2006 à per i contribuenti trimestrali ordinari;
alla liquidazione dell’ultimo trimestre 2006 à per i contribuenti trimestrali «speciali» di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti esclusi

Come naturale conseguenza di quanto detto poc’anzi, i soggetti che - seppur titolari di partita IVA - sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA risultano essere, in via residuale, i contribuenti che:

  • dovrebbero versare un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
  • hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006);
  • hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006), e in particolare:

- entro il 30 novembre 2006 (per i contribuenti mensili);

- entro il 30 settembre 2006 (per i contribuenti trimestrali);

  • risultavano a credito nel 2005, in particolare:

- nell’ultima liquidazione mensile di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili);

- nella dichiarazione annuale del 2005 (per i contribuenti trimestrali ordinari);

- nella liquidazione dell’ultimo trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali «speciali»);

  • hanno posto in essere, nel corso del 2006, soltanto operazioni esenti o non imponibili.


Il versamento dell’acconto IVA

Anche per il 2006, l’acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24. Si precisa, tuttavia, che - a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e per effetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2006 - a decorrere dal:

  • 1° ottobre 2006, per le società e gli enti commerciali soggetti IRES;
  • 1° gennaio 2007, per gli altri soggetti titolari di partita IVA.

Tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.





Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell'acconto IRPEF

Scadenza

Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico 2006.

Modalità di calcolo

Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23 (differenza) del Modello Unico PF 2006.

Se questo importo:

  • non supera euro 52,00, non è dovuto acconto;
  • supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.

Si ricorda che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.

Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice tributo da utilizzare nell’F24 è:

  • 4034: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF

Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. “Modello F24 telematico”).

Tale obbligo, comunque, è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche; tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF di novembre con il modello F24 cartaceo.

Resta inteso che, i contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.