giovedì 13 dicembre 2007

Il 27 Dicembre scade il termine per l'acconto IVA

La stagione delle scadenze 2007 si conclude con l’acconto IVA il 27 dicembre prossimo. Le regole sono ormai consuete: calcolo sullo storico dello scorso anno (ultimo trimestre o mese), previsionale e analitico. Il contribuente può scegliere liberamente quello più conveniente. Sempre entro la stessa data è possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA dovuto in base alla dichiarazione 2006, per importi oltre i 50mila euro, ed evitare così le sanzioni penali. Non sono tenuti al versamento: i contribuenti che hanno iniziato o cessato la partiva IVA nel 2007; i contribuenti che hanno evidenziato un credito o debito inferiore al minimo dell’ultimo periodo 2006; i contribuenti che ritengono di chiudere l’ultimo periodo 2007 con un credito, oppure un debito inferiore a 103,29 euro; se nel 2007 sono state registrate solo operazioni esenti IVA; i contribuenti che utilizzano il forfettino; i soggetti extra-UE; le associazioni sportive dilettantistiche; le imprese esercenti attività di intrattenimento; i soggetti estinti in seguito a incorporazione o fusione.

ICI: la scadenza del 17 dicembre

L’ICI batte cassa per la seconda rata, il saldo. Il 17 dicembre i contribuenti devono effettuare il pagamento. Quest’anno l’imposta comunale ha subito alcune variazioni; ecco una breve sintesi delle novità importanti: scadenze anticipate, 16 giugno e 16 dicembre, entrambe spostabili al primo giorno non festivo utile; importi minimi pari a 12 euro, salvo diverse delibere dei singoli Comuni; la richiesta di rimborso, per importi in eccesso o non dovuti, può essere presentata fino a cinque anni dopo la data del versamento.

mercoledì 21 novembre 2007

Venerdì, 30 novembre - II acconto

Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi ad UNICO 2007 SC e ENC

Versamento del secondo acconto IRES ed IRAP da parte dei soggetti tenuti alla compilazione del modello UNICO 2007 SC o ENC con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad UNICO 2007 PF e SP

Versamento - da parte delle persone fisiche - del secondo acconto per il 2007 di IRPEF ed IRAP risultanti dalla dichiarazione UNICO 2007-PF e versamento - da parte delle società di persone - del secondo acconto 2007 di IRAP risultante dalla dichiarazione UNICO 2007-.


Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

Versamento del secondo acconto, per il 2007, del contributo previdenziale a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

giovedì 18 ottobre 2007

AUTO AZIENDALI:


DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI

L’art. 15-bis, D.L. n. 81/2007, ha reintrodotto la parziale deducibilità dei costi delle auto non strumentali. Precisamente:

  • per il reddito di lavoro dipendente: si considera il 30% (e non più il 50%) del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro;
  • per il reddito d'impresa: viene ripristinata una parziale deducibilità per gli automezzi aziendali non strumentali;
  • per il reddito di lavoro autonomo: viene innalzata al 40% la percentuale di deducibilità per le auto

martedì 7 agosto 2007

IN ARRIVO LA PROROGA AL 20 AGOSTO

L’Agenzia delle Entrate informa che i contribuenti possono effettuare entro il 20 agosto i versamenti delle imposte e dei contributi che sarebbero dovuti entro il 16 agosto 2007, senza alcuna maggiorazione.


(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 01/08/2007)

venerdì 8 giugno 2007

3 GIUGNO 2007 - IL RIONE SANTO SPIRITO VINCE IL PALIO DI FERRARA


Palio, trionfa il Rione Santo Spirito

Virginio Zedde su Dostoevshij

http://teleone.rionesantospirito.it/?cat=9

http://worbas.blogspot.com/

martedì 15 maggio 2007

CODICE FISCALE SUGLI SCONTRINI DELLE FARMACIE

CODICE FISCALE SUGLI

SCONTRINI DELLE FARMACIE

Legge finanziaria 2007, art. 1, co. 28 e 29

DAL 1° LUGLIO 2007 LE SPESE MEDICHE E GLI SCONTRINI DELLE FARMACIE VALIDE PER LA DEDUZIONE O LA DETRAZIONE, DOVRANNO ESSERE CERTIFICATE CON FATTURA O SCONTRINO FISCALE PORTANTE LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO ACQUISTATO E L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO DEL FARMACO. SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2007, L’APPOSIZIONE DEL CODICE FISCALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO SE L’ACQUIRENTE NON È IL DESTINATARIO E NON NE CONOSCE IL CODICE O NON HA CON SÉ LA TESSERA SANITARIA DI QUEST’ULTIMO.