mercoledì 10 gennaio 2007

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI:

GIRO DI VITE SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA



Tra le novità apportate dal D.L. n. 262/2006 (Collegato alla Finanziaria 2007), vi è la modifica della disciplina sanzionatoria in materia di violazioni di obblighi strumentali IVA, quale il rilascio di scontrini e ricevute fiscali da parte dei soggetti obbligati.



La disciplina previgente
La disciplina sanzionatoria relativa al mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali è contenuta nell’art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In particolare, l’art. 12, comma 2 - nella sua precedente formulazione - prevedeva che, qualora fossero state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non erano state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 (recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria), veniva disposta la sospensione:

della licenza, ovvero
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
Inoltre, la norma stabiliva che, qualora i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio avessero ecceduto la somma di 103.291 euro, la sospensione era disposta per un periodo da 2 a 6 mesi.
La sanzione accessoria, quindi, in base a quanto previsto dal previgente art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, scattava solo dopo l’accertamento definitivo di tre distinte violazioni, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, per cui non poteva essere irrogata finché il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni, era ancora pendente (ad esempio, davanti al giudice tributario).


Nota bene

L’accertamento definitivo si verifica quando l’atto di contestazione:

· viene definito con il pagamento in via breve;
· non viene impugnato;
· è confermato dal giudice con sentenza definitiva.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (formulazione previgente)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
accertamento definitivo - in tempi diversi (quindi, con 3 distinte contestazioni) - di tutte e tre le violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio
à la sanzione non poteva essere irrogata finché era ancora pendente il provvedimento di accertamento, anche di una sola delle violazioni.
Periodo di sospensione previsto
da 15 giorni a 2 mesi
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 103.291 euro
da 2 a 6 mesi


La nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006
Con il D.L. n. 262/2006 è stata modificata la disciplina sanzionatoria, rendendo più mite l’entità della sanzione accessoria, ma più veloce l’esecuzione.
Le novità sono contenute nell’art. 1, commi da 8 a 8-ter. In particolare, il comma 8 riformula l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, affermando che - qualora siano state contestate, ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale - anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione:

· della licenza, ovvero
· dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero
· dell’esercizio dell’attività stessa.

per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto, come si può dedurre da quanto ora previsto, non è più l’accertamento definitivo, ma la mera «contestazione» di tre violazioni, ossia la semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997.
Tra l’altro, non è più richiesto che la contestazione delle tre distinte violazioni sia avvenuta «in tempi diversi». Ciò significa che, mentre prima occorrevano tre distinti provvedimenti accertativi, oggi pare sufficiente anche un solo atto di contestazione, quando questo si riferisca a tre distinte violazioni, anche se non constatate con altrettanti processi verbali.
Viene inoltre sancito che - in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede che «le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo» - il provvedimento di irrogazione della sanzione accessoria è immediatamente esecutivo. Di conseguenza, il contribuente non potrà più evitare (o differire) la sospensione dell’attività attraverso l’espediente dell’impugnazione del provvedimento; al contrario, l’impugnazione ora sarà proposta solo se vi siano effettivamente ragioni per ricorrere.
Cambia anche il limite all’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione, oltre il quale è prevista una sanzione accessoria maggiore: infatti, ora è sufficiente che l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione sia superiore a 50.000 euro perché sia applicabile la sanzione accessoria di sospensione per un periodo da 1 mese a 6 mesi.


Art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 471/1997 (nuova formulazione)
Presupposto per l’irrogazione della sanzione accessoria relativa alla sospensione
mera contestazione di tre violazioni, ossia semplice notifica dell’atto previsto dall’art. 16, D. Lgs. n. 472/1997
à è sufficiente anche un solo atto di contestazione, se relativo a tre distinte violazioni
Periodo di sospensione previsto
da 3 giorni a 1 mese
Periodo di sospensione previsto nel caso di corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio per un importo eccedente la somma di 50.000 euro
da 1 a 6 mesi


Un’altra novità, prevista dal successivo art. 1, comma 8-bis, D.L. n. 262/2006 (comma che introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-quater nell’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997), è l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate (precisamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente) del compito di notificare l’atto di sospensione, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
La stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono gli organi preposti cui viene dato il compito di verificare l’effettivo adempimento delle sospensioni dell’attività, la cui esecuzione sarà assicurata «con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». Al riscontro della terza violazione, infatti, scatta la chiusura del negozio «per evasione fiscale».
Il comma 8-ter specifica, infine, che la nuova disciplina viene applicata solo alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 novembre 2006). Alle violazioni già constatate alla medesima data si applica, invece, ancora la disciplina previgente.


L’obbligo di certificazione
Sempre in merito agli scontrini e alle ricevute fiscali, lo stesso D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 30, con il quale viene sostituito l’ultimo periodo dell’art. 37, comma 34, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006), ha precisato che:

· l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi esteso dal D.L. n. 223/2006 convertito, a tutti i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, non fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi tramite rilascio di scontrini e ricevute fiscali, previsto dall’art. 12, legge n. 413/1991 e dal D.P.R. n. 696/1996;
· allo stesso modo, resta fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, ad eccezione dei soggetti indicati dall’art. 1, commi da 429 a 430-bis, legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per il 2005), cioè le imprese che operano nel settore della c.d. «grande distribuzione» che si sono avvalse della facoltà, prevista dalla stessa legge, di trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.


Nota bene

Ai sensi della legge n. 311/2004 (art. 1, comma 430, le «aziende della grande distribuzione», sono definite come «le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti».