mercoledì 17 novembre 2010

DETRAZIONE IRPEF O IRES DEL 55% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31/12/10

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.
L’agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l’approvazione di una proroga per i prossimi periodi d’imposta.
Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.
La detrazione del 55% dell’importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell’imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo.
L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18;
 per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45.
Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la detrazione non è inibita, come chiarito dall’ENEA sul proprio sito web (faq n.65), ma è concessa solo per i pagamenti effettuati entro fine anno comunicando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011.

La Circolare n.21/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati.
Fonte: euroconference

martedì 9 febbraio 2010

AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L’ESTERO

Dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni
(il Decreto Legislativo di recepimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero.
L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell’approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.
In considerazione della complessità della materia, invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento, si propone una sintesi schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

Tipo servizio prestato Fino al 2009 Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni Imponibile al 20% Imponibile al 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extra Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali Non imponibile Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa extra Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati Escluso Non soggetto art.7-ter

Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un impianto esistente in Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un’impresa estera Escluso Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia Imponibile 20% Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria Escluso Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa extra Ue per vendita di beni da Italia a Italia Imponibile 20% Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto Fino al 2009 Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue Integrazione fattura estera imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero) Autofattura interamente non imponibile
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all’estero e servizi doganali No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società extra Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato extra Ue No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all’estero No autofattura (escluso) Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all’estero No autofattura (escluso) No autofattura (fuori campo art.7-quinques)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale Autofattura imponibile 20% Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all’esportazione Autofattura non imponibile Autofattura non imponibile art.9

In ordine alla necessità di procedere all’autofattura ai sensi dell’art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il reverse charge tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.
L’Agenzia delle Entrate, nell’evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotto, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell’integrazione anche per i servizi, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell’attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell’autofattura rimane l’ipotesi che, stante l’impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell’adempimento.

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione “orizzontale” dei crediti Iva che eccedono determinati importi.
A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell’Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi
Crediti Interessati  Credito Iva annuale;
 Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR).
Visto di conformità per credito annuale Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l’apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.
Momento di utilizzo Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Modalità di effettuazione compensazioni Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).
Dichiarazione Annuale Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata n vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10
irrilevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva)
le compensazioni “verticali” o “interne” - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al “tetto” di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell’applicazione delle nuove regole;

natura dei limiti
le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l’importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;

due distinti plafond per credito annuale e crediti trimestrali
Il “tetto” di €10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;


tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);

credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009
il credito Iva relativo all’anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all’anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell’anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale;


tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all’anno 2009 che quindi sconta l’applicazione delle nuove regole.

I chiarimenti ufficiosi della videoconferenza di Italia oggi
visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi  Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi;
 in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto;
 la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto.

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010
Procedure concorsuali anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.
Obbligo di unificazione sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).
Credito annuale rilevante in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell’ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.
Polizze assicurative degli studi associati Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.
Controlli per il rilascio del visto di conformità nella check list dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.