Anche per quest’anno il 27 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA dovranno versare l’acconto d’imposta relativo al 2006.
L’acconto IVA: cenni generali
Il versamento dell’acconto IVA venne introdotto nel nostro sistema dall’art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991).
La circolare n. 52/E del 3 dicembre 1991 ha definito l’acconto IVA come un anticipo del versamento d’imposta da corrispondere con:
· l’ultima liquidazione periodica dell’anno à per i contribuenti mensili ed i contribuenti trimestrali «speciali»;
· la presentazione della dichiarazione annuale à per i contribuenti trimestrali ordinari.
La scadenza dell’adempimento, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, legge n. 405/1990, è prevista per il 27 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, entro il 27 dicembre 2006, dovrà essere versato l’acconto IVA da corrispondere in relazione:
- all’ultima liquidazione mensile di dicembre 2006 à per i contribuenti mensili;
- alla dichiarazione annuale del 2006 à per i contribuenti trimestrali ordinari;
I soggetti esclusi
Come naturale conseguenza di quanto detto poc’anzi, i soggetti che - seppur titolari di partita IVA - sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA risultano essere, in via residuale, i contribuenti che:
- dovrebbero versare un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
- hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006);
- hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006), e in particolare:
- entro il 30 novembre 2006 (per i contribuenti mensili);
- entro il 30 settembre 2006 (per i contribuenti trimestrali);
- risultavano a credito nel 2005, in particolare:
- nell’ultima liquidazione mensile di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili);
- nella dichiarazione annuale del 2005 (per i contribuenti trimestrali ordinari);
- nella liquidazione dell’ultimo trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali «speciali»);
- hanno posto in essere, nel corso del 2006, soltanto operazioni esenti o non imponibili.
Il versamento dell’acconto IVA
Anche per il 2006, l’acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24. Si precisa, tuttavia, che - a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e per effetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2006 - a decorrere dal:
- 1° ottobre 2006, per le società e gli enti commerciali soggetti IRES;
- 1° gennaio 2007, per gli altri soggetti titolari di partita IVA.
Tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.