giovedì 30 novembre 2006

Mercoledì, 27 dicembre

Titolari di partita IVA alla cassa per il versamento

dell’acconto IVA


Anche per quest’anno il 27 dicembre costituisce il termine ultimo entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA dovranno versare l’acconto d’imposta relativo al 2006.

L’acconto IVA: cenni generali

Il versamento dell’acconto IVA venne introdotto nel nostro sistema dall’art. 6, legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991).

La circolare n. 52/E del 3 dicembre 1991 ha definito l’acconto IVA come un anticipo del versamento d’imposta da corrispondere con:

· l’ultima liquidazione periodica dell’anno à per i contribuenti mensili ed i contribuenti trimestrali «speciali»;

· la presentazione della dichiarazione annuale à per i contribuenti trimestrali ordinari.


La scadenza dell’adempimento, in base a quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, legge n. 405/1990, è prevista per il 27 dicembre di ogni anno. Di conseguenza, entro il 27 dicembre 2006, dovrà essere versato l’acconto IVA da corrispondere in relazione:

  • all’ultima liquidazione mensile di dicembre 2006 à per i contribuenti mensili;
  • alla dichiarazione annuale del 2006 à per i contribuenti trimestrali ordinari;
alla liquidazione dell’ultimo trimestre 2006 à per i contribuenti trimestrali «speciali» di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

I soggetti esclusi

Come naturale conseguenza di quanto detto poc’anzi, i soggetti che - seppur titolari di partita IVA - sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA risultano essere, in via residuale, i contribuenti che:

  • dovrebbero versare un acconto di importo inferiore a 103,29 euro;
  • hanno iniziato la propria attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006);
  • hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo cui si riferisce l’acconto (2006), e in particolare:

- entro il 30 novembre 2006 (per i contribuenti mensili);

- entro il 30 settembre 2006 (per i contribuenti trimestrali);

  • risultavano a credito nel 2005, in particolare:

- nell’ultima liquidazione mensile di dicembre 2005 (per i contribuenti mensili);

- nella dichiarazione annuale del 2005 (per i contribuenti trimestrali ordinari);

- nella liquidazione dell’ultimo trimestre 2005 (per i contribuenti trimestrali «speciali»);

  • hanno posto in essere, nel corso del 2006, soltanto operazioni esenti o non imponibili.


Il versamento dell’acconto IVA

Anche per il 2006, l’acconto IVA deve essere versato utilizzando il modello F24. Si precisa, tuttavia, che - a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) e per effetto del D.P.C.M. 4 ottobre 2006 - a decorrere dal:

  • 1° ottobre 2006, per le società e gli enti commerciali soggetti IRES;
  • 1° gennaio 2007, per gli altri soggetti titolari di partita IVA.

Tali contribuenti sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.





Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell'acconto IRPEF

Scadenza

Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico 2006.

Modalità di calcolo

Gli acconti sono calcolati direttamente dal contribuente in via presuntiva e con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2006 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN23 (differenza) del Modello Unico PF 2006.

Se questo importo:

  • non supera euro 52,00, non è dovuto acconto;
  • supera euro 52,00, è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.

L’acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2006, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40%, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2006.

Si ricorda che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2006 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l’importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l’acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF per l’anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell’anno in corso, non è tenuto al versamento dell’acconto.

Va precisato, comunque, che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell’acconto si va incontro all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Modalità di versamento

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

Il codice tributo da utilizzare nell’F24 è:

  • 4034: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF

Si ricorda, infine, che dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi (c.d. “Modello F24 telematico”).

Tale obbligo, comunque, è stato posticipato al 1° gennaio 2007 per le società di persone e le persone fisiche; tali ultimi soggetti, pertanto, possono effettuare il versamento dell’acconto IRPEF di novembre con il modello F24 cartaceo.

Resta inteso che, i contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e possono continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.