giovedì 18 ottobre 2007

AUTO AZIENDALI:


DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI

L’art. 15-bis, D.L. n. 81/2007, ha reintrodotto la parziale deducibilità dei costi delle auto non strumentali. Precisamente:

  • per il reddito di lavoro dipendente: si considera il 30% (e non più il 50%) del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro;
  • per il reddito d'impresa: viene ripristinata una parziale deducibilità per gli automezzi aziendali non strumentali;
  • per il reddito di lavoro autonomo: viene innalzata al 40% la percentuale di deducibilità per le auto