mercoledì 17 novembre 2010

DETRAZIONE IRPEF O IRES DEL 55% SOLO PER LE SPESE SOSTENUTE ENTRO IL 31/12/10

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2010.
L’agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2010, salvo l’approvazione di una proroga per i prossimi periodi d’imposta.
Ad oggi, quindi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2011 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.
La detrazione del 55% dell’importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell’imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo.
L’importo massimo di spesa detraibile va riferito alla singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che sostengano la spesa più soggetti diversi, con i seguenti limiti:
 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti su un importo massimo di spesa pari a € 181.818,18;
 per gli interventi sugli involucri degli edifici su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di installazione dei pannelli solari su un importo massimo di spesa pari a €109.090,90;
 per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su un importo massimo di spesa pari a € 54.545,45.
Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010, la detrazione non è inibita, come chiarito dall’ENEA sul proprio sito web (faq n.65), ma è concessa solo per i pagamenti effettuati entro fine anno comunicando telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2010 entro il prossimo 31 marzo 2011.

La Circolare n.21/10 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento dell’invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%. È, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2.065) prevista dall’art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati.
Fonte: euroconference

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