Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. L’Agenzia delle Entrate si è adeguata prontamente alle richieste del Garante per la privacy e ha fornito indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie. In particolare, a partire dall’anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno, comunque, essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario. La Circolare dà attuazione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009 e risponde all’esigenza espressa di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.
(Agenzia delle Entrate, C.M. n.40/09)
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