martedì 9 febbraio 2010

ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione “orizzontale” dei crediti Iva che eccedono determinati importi.
A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell’Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi
Crediti Interessati  Credito Iva annuale;
 Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR).
Visto di conformità per credito annuale Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l’apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.
Momento di utilizzo Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Modalità di effettuazione compensazioni Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).
Dichiarazione Annuale Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata n vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10
irrilevanza delle compensazioni verticali (c.d. Iva da Iva)
le compensazioni “verticali” o “interne” - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al “tetto” di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell’applicazione delle nuove regole;

natura dei limiti
le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l’importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;

due distinti plafond per credito annuale e crediti trimestrali
Il “tetto” di €10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;


tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);

credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009
il credito Iva relativo all’anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all’anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell’anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale;


tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all’anno 2009 che quindi sconta l’applicazione delle nuove regole.

I chiarimenti ufficiosi della videoconferenza di Italia oggi
visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi  Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi;
 in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto;
 la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l’intero periodo d’imposta e fino al rilascio del visto.

I chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2010
Procedure concorsuali anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.
Obbligo di unificazione sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).
Credito annuale rilevante in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell’ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.
Polizze assicurative degli studi associati Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.
Controlli per il rilascio del visto di conformità nella check list dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.

Nessun commento: